Statuto

TITOLO I – Costituzione-Sede-Durata Patrimonio

Art. 1 – E’ adeguata l’Associazione denominata: “ART.24”. La sede è in Bologna, cap 40138, Via Enrico Mattei n. 6/2. La sede potrà essere trasferita altrove e potranno altresì essere create sedi secondarie, uffici di rappresentanza e delegazioni. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 – Carattere dell’Associazione. L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci che prestano la loro collaborazione non hanno diritto a compenso alcuno, come previsto dalla legge 266/91, ma soltanto al rimborso delle spese sostenute, tranne diversa e preventiva determinazione del Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto e all’accettazione delle norme del presente Statuto. L’Associazione potrà aderire o affiliarsi ad altri Circoli, Associazioni o Federazioni aventi scopi analoghi.

Art. 3 – Durata dell’Associazione. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4 – Patrimonio. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili acquistati con la quota di ammissione dei soci e con le disponibilità finanziarie dell’Associazione stessa. Le entrate sono costituite dalle quote sociali, dai proventi delle manifestazioni, da ogni entrata che incrementi l’attivo e da eventuali contributi. Ai sensi dell’art. 148 del D.P.R. n. 917/86 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione durante la vita dell’associazione.

TITOLO II – Oggetto

Art. 5 – L’Associazione ha come scopo principale quello di promuovere, valorizzare e diffondere il settore dell’animazione, dell’intrattenimento e di tutte quelle attività riguardanti la cultura musicale e dello spettacolo. Si pone inoltre come obiettivo la diffusione del ballo in ogni sua forma e delle attività socio-culturali e ricreative al fine di sollecitare la partecipazione popolare.

TITOLO III – Soci

Art. 6 – Requisiti dei soci. Possono essere soci i cittadini italiani o stranieri di sentimenti e comportamenti democratici. I soci si dividono in:

  • Soci fondatori: coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo.
  • Soci ordinari: coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo successivamente. Tutti i soci hanno diritto di voto e possono partecipare alle iniziative dell’Associazione.

Art. 7 – Ammissione soci. L’ammissione avviene su domanda degli interessati ed è deliberata insindacabilmente dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 – Doveri dei soci. L’appartenenza impegna al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi e all’accettazione dello statuto.

Art. 10 – Provvedimenti disciplinari. Il Consiglio Direttivo può prendere provvedimenti quali ammonizione scritta, sospensione temporanea o espulsione in caso di infrazione delle regole o comportamenti pregiudizievoli.

TITOLO IV – Assemblea

Art. 11 – L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno entro quattro mesi dall’inizio dell’esercizio per l’approvazione del bilancio. È di competenza dell’Assemblea eleggere il Consiglio Direttivo e deliberare sui problemi di carattere generale.

Art. 12 – L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la metà più uno dei voti; in seconda convocazione è valida qualunque siano i voti presenti.

TITOLO V – Consiglio Direttivo

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri eletti dall’Assemblea. Elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere e dei Consiglieri.

Art. 18 – Il Consiglio dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

TITOLO VI – Presidente

Art. 25 – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci e sovrintende all’amministrazione.

TITOLO VII – Tesoriere

Art. 26 – Il Tesoriere riscuote le somme, cura la contabilità e la tenuta delle relative scritture.

TITOLO VIII – Articolazione dell’attività

L’Associazione ART.24 organizza attività didattiche, corsi, manifestazioni ed eventi artistici. Può attivare servizi di mensa e ristoro-bar con somministrazione di alimenti e bevande per i propri soci.

TITOLO IX – Disposizioni varie

Art. 28 – La quota di ammissione è intrasmissibile e non rivalutabile. In caso di dimissioni, il socio non verrà rimborsato delle somme versate.

Art. 30 – In caso di scioglimento, l’eventuale residuo attivo sarà devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

TITOLO XI – Disposizioni finali

Art. 32 – Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.